Il datore di lavoro può sospendere lo stipendio del proprio dipendente?

Aggiornamento: 2 giorni fa
La risposta è: dipende.
In generale, il lavoratore è tenuto a svolgere la propria attività e il datore di lavoro, in cambio, deve pagargli lo stipendio.
La situazione è diversa quando il dipendente riceve un giudizio medico che lo dichiara temporaneamente inidoneo a svolgere la propria mansione lavorativa.
In questo caso, il datore di lavoro deve innanzitutto tutelare la salute del dipendente e verificare se sia possibile assegnargli altre mansioni compatibili con il suo stato di salute. Se esistono mansioni equivalenti o, in mancanza, inferiori che il lavoratore può svolgere, il datore deve assegnargliele, mantenendo lo stipendio corrispondente alle mansioni di provenienza.

Gli artt. 1463 c.c. e 1464 c.c.
Gli artt. 1463 e c.c. 1464 c.c. prevedono tuttavia che, quando la prestazione di una parte diviene parzialmente o totalmente impossibile, l'altra parte abbia diritto a una corrispondente riduzione della propria prestazione o possa non eseguirla.
Nel nostro caso, l’azienda potrebbe quindi voler sospendere il rapporto di lavoro, adducendo l’impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale.
Nel rapporto di lavoro, però, questa regola non si applica automaticamente. In caso di impossibilità fisica del lavoratore, il datore di lavoro non può sospendere il rapporto di lavoro – e quindi lo stipendio - soltanto perché il dipendente è temporaneamente impossibilitato a svolgere la propria mansione.
Per giustificare la sospensione, l’azienda deve dimostrare che:
Esiste un giudizio medico che dichiara il lavoratore temporaneamente inidoneo alla mansione.
Sono state adottate le misure indicate dal medico competente.
Non è possibile assegnare al lavoratore altre mansioni compatibili con il suo stato di salute.
Non è possibile utilizzare la prestazione lavorativa senza mettere a rischio la salute del dipendente.
La sospensione è temporanea e legata all'attesa di un nuovo giudizio medico.
Se queste condizioni non sono soddisfatte, la sospensione del rapporto di lavoro – e quindi dello stipendio - è illegittima e il lavoratore può chiedere il pagamento delle somme non ricevute.






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